Governance

La governance nella cornice dei nuovi statuti

Roma, 23 marzo 2011. Il terzo seminario CRUI di accompagnamento all’applicazione della Legge 240/2010 affronta il tema della governance. Quali modifiche per gli statuti al fine di modificare gli organi di governo dell’università per puntare a efficienza ed efficacia delle azioni?

Ne hanno discusso:

Giliberto Capano e Marino Regini
Gli organi centrali di governo delle università: dal conflitto di interesse alla responsabilità

Stefano Gasparri
La riforma a Ca’ Foscari

Marco Mancini
L’applicazione della legge 240 all’Università della Tuscia

Giacomo Deferrari
Progetto di riforma dell’Ateneo Genovese: la governance

3 commenti

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  1. Lida Viganoni

    Sul numero dei Direttori dei Dipartimenti eletti in S.A. nel caso dell’Orientale citato da Marco Mancini. Il nostro Statuto recita: “Almeno un terzo della componente elettiva di cui al comma 1, lett.c), è riservato al Direttori di Dipartimento. Ove il numero complessivo dei Dipartimenti istituiti presso l’Ateneo coincida con la quota della componente elettiva riservata ai Direttori di Dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto il Senato Accademico”.
    Nota: La previsione, se da un lato confligge con il criterio direttivo fornito dal legislatore circa la composizione del SA su base elettiva, per altro verso risponde alla ratio che pure si evince dal tenore della norma di garantire la presenza dei Direttori di Dipartimento nell’Organo collegiale. Se, dunque, si verifica la condizione in forza della quale tutti i Direttori sono componenti di diritto, nulla potrebbe obiettarsi i quanto tra le due prescrizioni indicate dal legislatore (base elettiva e garanzia della presenza dei direttori in SA), la seconda, nel caso in esame, appare prevalente.
    Il numero complessivo dei componenti va, però, determinato, oltre che in base alle dimensioni dell’Ateneo, anche in modo da osservare la prescrizione concernente la partecipazione dei Direttori nella misura di 1/3 rispetto ai docenti di ruolo.

  2. Francesco Neve

    Il riferimento di Legge alla quota parte del Senato riguardante i Direttori di Dipartimento non prevede che questi siano complessivamente 1/3 dei docenti di ruolo.
    “Almeno un terzo” significa che i Docenti di ruolo (almeno due terzi del totale) potrebbero essere anche tutti e soltanto Direttori di Dipartimento. In tal caso (che io non auspico), i Direttori rispecchierebbero sicuramente la condizione di essere Docenti di ruolo (e come potrebbe essere altrimenti!), di essere rappresentanti delle diverse aree scientifico-disciplinari (e come potrebbe essere altrimenti!), nonchè di essere Direttori.
    In sostanza, se non fossero previste altre rappresentanze elettive tranne quelle imposte dalla legge (v. studenti) il Senato (organo sostanzialmente elettivo) potrebbe essere costituito quasi per intero da membri di diritto, e cioè da
    Rettore
    Direttori (alias Docenti di ruolo alias rappresentanti di area scientif-disciplinare)
    Rappresentanti degli studenti

    Senza buttarla in linguaggio tecnico-giuridico, tutto ciò è permesso dalla legge ma è quello che vogliamo che diventi un organo come il Senato (parlo in generale)?

  3. Maria Paola Bonacina

    Buon pomeriggio,

    a mio avviso la nozione per cui Direttori di Dipartimento seggano di diritto in Senato Accademico viola l’Art. 2 Comma 1 Lettera (s) della Legge 240, che regola le incompatibilità. Tale articolo stabilisce la compatibilità tra essere Direttore di Dipartimento e membro del Senato Accademico, ma indica chiaramente che un Direttore di Dipartimento deve essere eletto in Senato con elezione distinta da quella a Direttore. Infatti, l’articolo recita: “qualora [i Direttori] risultino eletti a farne [del Senato Accademico] parte”; si tratta quindi dell’eventuale risultato di un’elezione, non di un diritto che possa discendere dallo status di Direttore di Dipartimento, acquisito con precedente elezione a Direttore di Dipartimento.

    Un modello di Senato Accademico in cui seggano tutti i Direttori di Dipartimento riproduce la nozione del Senato come organo di governo, e a mio avviso contrasta con lo spirito della Legge 240 là ove essa invece assegna al Consiglio d’Amministrazione il ruolo di organo di governo e al Senato quello di camera di rappresentanza.

    Questa divisione dei poteri è prassi standard in altri sistemi universitari, come per esempio quello statunitense, dove nè Direttori di Dipartmento (Department Chairs) nè Presidi di Facoltà (College Deans) seggono in Senato Accademico, e tanto meno di diritto.

    Nel sistema americano il Senato Accademico non governa. La sua funzione è solo quella di rappresentare di fronte al governo dell’Ateneo la base dei docenti (“rank and file faculty” dove “faculty” in inglese americano significa corpo docente, e “rank and file”, da “rank and file soldiers” cioè soldati semplici, indica per analogia “The people who form the major portion of a group, organization, or society, excluding the leaders and officers”).

    Sarebbe stato sicuramente preferibile se la Legge 240 avesse preso risolutamente questa strada, non ponendo il vincolo che almeno un terzo dei docenti di ruolo in Senato Accademico siano Direttori di Dipartimento. Evidentemente la legge su questo punto riflette una tensione tra spinte diverse.

    Tuttavia, una conciliazione si può trovare leggendo la legge come segue: una presenza di Direttori di Dipartmento in Senato Accdemico si giustifica solo in tanto in quanto i Dipartimenti sono strutture di base dell’Ateneo.

    Coerentemente, questo a sua volta richiede di concepire le “strutture di raccordo” dell’Art. 2 Comma 2 Lettera c come strutture intermedie sovra-ordinate ai Dipartimenti.

    Per una discussione approfondita di questi temi mi permetto di rimandare a un documento che ho scritto con due colleghi nell’ambito dei lavori della Commissione per la Revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Verona, e che è pubblico sulla mia pagina a

    http://profs.sci.univr.it/~bonacina/serviceUniVR/serviceUniVR.html

    Ogni commento è benvenuto.

    Molte grazie e saluti,
    Maria Paola Bonacina
    (Professoressa Ordinaria)

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